COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA IX EUR
CONSULTA DELLA CULTURA

REGOLAMENTO

Adeguamento del Regolamento della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR (ex XII) alle “Linee Guida per la revisione
e l’adozione dei regolamenti di funzionamento delle Consulte del Municipio Roma IX EUR”
approvate con la Deliberazione n. 32 del 5 ottobre 2010

TITOLO I: Componenti e finalità della Consulta della Cultura

Art. 1 – Associazioni
La Consulta della Cultura è composta dalle Associazioni, Cooperative o Gruppi regolarmente costituiti (con statuto e atto costitutivo) che rispondano ai seguenti requisiti: devono svolgere attività di stimolo alla socializzazione e partecipazione nel tessuto sociale del Municipio Roma XII EUR attraverso proposte di manifestazioni artistiche, progetti didattici, eventi culturali (spettacoli dal vivo, biblioteche di quartiere, conferenze, eventi, divulgazione, formazione, etc.).
Ogni Associazione è rappresentata dal proprio Presidente (Rappresentante Legale) ed eventualmente da un sostituto delegato dal Presidente. In caso di indisponibilità di entrambi i rappresentanti le Associazioni possono di volta in volta delegare per iscritto un altro associato nelle Assemblee della Consulta.

Art 2 – Finalità
La Consulta della Cultura persegue l’obiettivo di realizzare un maggior coordinamento delle attività e degli interventi culturali pubblici e privati sul territorio del Municipio Roma IX EUR (ex XII), consentendo
all’Amministrazione di programmare iniziative e fornire servizi il più rispondenti alle effettive esigenze della popolazione. Promuove la conoscenza del Territorio e del suo patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico ed eco-ambientale. La Consulta della Cultura deve:
1. dare possibilità agli artisti operanti nel Municipio IX (ex XII) di far conoscere le proprie opere;
2. intensificare e accrescere il dialogo con e tra le realtà scolastiche, museali, teatrali, i centri sociali per anziani, i comitati di quartiere, ecc., al fine di programmare attività e interventi mirati e condivisi;
3. promuovere e proporre iniziative atte a favorire la diffusione, sul territorio, della cultura e le sue forme espressive, attraverso la valorizzazione delle associazioni iscritte alla Consulta;
4. promuovere la circolazione delle informazioni sulle attività delle Associazioni;
5. promuovere un dialogo con le realtà economiche imprenditoriali e delle professioni del territorio riconoscendo loro dignità e ruolo di soggetti di politiche culturali prevedendo modalità di intervento quali la sponsorizzazione e il mecenatismo di impresa.
6. presentare al Consiglio del Municipio proposte nelle materie di interesse della Consulta stessa;
7. proporre al Consiglio del Municipio Roma IX EUR (ex XII) l’adozione di specifiche carte dei diritti attorno a temi di interesse collettivo;
8. sollecitare il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Municipio Roma IX EUR (ex XII) ad adottare atti di propria competenza;
9. esprimere pareri scritti, non vincolanti, su atti di competenza del Consiglio del Municipio Roma IX EUR (ex XII) trasmettendoli al Presidente del Consiglio municipale;
10. pronunciarsi su questioni che l’Amministrazione municipale ritenga di sottoporre;
11. convocare assemblee pubbliche su temi di interesse specifici;
12. promuovere in ambito territoriale momenti di confronto, attività di studio e di ricerca sulle materie inerenti le proprie finalità;
13. promuovere il coordinamento delle Consulte istituite dagli altri Municipi del Comune di Roma.

Art. 3 – Adesione
L’adesione alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR (ex XII) è libera, gratuita e spontanea.
Possono aderire alla Consulta della Cultura le Associazioni operanti nel Municipio Roma IX EUR (ex XII).
Per aderire alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR (ex XII) occorre:
a) iscriversi all’apposito Albo Municipale delle Associazioni di settore;
b) presentare l’atto Costitutivo e lo Statuto regolarmente registrati;
c) le Associazioni debbono svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio del Municipio Roma IX EUR;
d) presentare una relazione sulle attività svolte nella realtà municipale.
La domanda di iscrizione alla Consulta della Cultura deve essere indirizzate al Presidente della Consulta della Cultura, al Presidente del Consiglio del Municipio Roma IX EUR (ex XII) e al Dirigente U.O.S.E.C.S.
E’ possibile iscriversi all’Albo Municipale delle Associazioni e delle Cooperative di settore presentando richiesta scritta al Dirigente dell’U.O.S.E.C.S., questo non comporta una iscrizione automatica alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR (ex XII) che invece dovrà essere formalizzata con la compilazione del relativo modulo di adesione disponibile sul sito web della Consulta www.cultura9.it
Possono aderire alla Consulta della Cultura, senza avere diritto di voto in sede di decisioni interne all’Assemblea, anche i singoli cittadini, mediante presentazione di una specifica richiesta, corredata dalla fotocopia del documento di identità, inviata al Presidente della Consulta della Cultura che la sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea.
Le domande di iscrizione alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR (ex XII) saranno vagliate dal Presidente e dal Consiglio Operativo il quale comunicherà l’esito direttamente al richiedente, al Presidente del Consiglio, e al Dirigente della U.O.S.E.C.S.

TITOLO II: Organi della Consulta della Cultura

Art. 3 – Gli Organi
Gli organi della Consulta sono:
 l’Assemblea delle Associazioni
 i Gruppi di Lavoro o Commissioni
 il Comitato Operativo o Direttivo
 il Presidente

Art. 4 – L’Assemblea
4a) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% più uno) delle Associazioni che risultino regolarmente iscritte ed aventi diritto al voto.
L’Assemblea si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiliare del Municipio Roma IX EUR e/o nell’ambito dei locali pubblici messi a disposizione dall’Amministrazione, ed è convocata di norma almeno quattro volte l’anno, indicativamente due entro il mese di giugno e due entro il mese dicembre di ogni anno e comunque in tutte le altre occasioni in cui il Presidente o il Comitato Operativo lo ritengano opportuno o quando almeno cinque componenti del Comitato Operativo ne facciano richiesta. 
4b) L’Assemblea delle Associazioni elegge il Presidente della Consulta della Cultura che rimane in carica per quattro anni consecutivi e può essere rieletto per un solo mandato.
4c) L’Assemblea è validamente convocata dal Comitato Operativo mediante comunicazione dell’Ordine del Giorno diretta ai Presidenti delle singole associazioni con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della convocazione stessa o per posta o per via telematica; la convocazione potrà avvenire anche per via telefonica, purché confermata da un successivo invio di fax. La convocazione va comunicata al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione V Cultura, e al Dirigente della U.O.S.E.C.S.
4d) hanno diritto al voto le Associazioni regolarmente iscritte all’Albo della Consulta della Cultura.
4e) le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole di almeno il 50% +1 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 5 – Il Presidente
Il Presidente della Consulta della Cultura rappresenta presso le Istituzioni le Associazioni iscritte; convoca le Assemblee e ne stabilisce l’Ordine del Giorno e il calendario annuale; presiede l’Assemblea della Consulta e il Comitato Operativo; nomina il Vice-Presidente Vicario tra i membri del Comitato Operativo e il Segretario del Comitato Operativo scelto fra i rappresentanti delle Associazioni. Il Presidente cura la trasmissione formale agli organi politici ed amministrativi (Presidente Municipio Roma XII, assessore alla Cultura, Presidenza e Consiglieri della Commissione della Cultura e Scuola, Direttore Amministrativo del Municipio Roma XII, U.O.S.E.C.S.) delle deliberazioni, richieste etc. approvate dall’Assemblea al fine di avere riposte tempestive e adeguate.

Art. 6 – I Gruppi di Lavoro
La Consulta della cultura si articola in Gruppi di Lavoro con specifiche competenze. Tali gruppi si identificano nelle seguenti categorie:
1. Teatro
2. Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale ed eco-ambientale
3. Musica
4. Formazione e didattica
5. Attività visive e letteratura
6. Attività varie
Ogni Associazione, al momento della sua iscrizione alla Consulta della Cultura, dovrà precisare a quale dei precedenti gruppi di lavoro intende appartenere in base alla sua specifica e prevalente attività.
Ogni gruppo di lavoro è coordinato da un Rappresentante scelto tra i Presidenti delle Associazioni aderenti. Questi farà parte di diritto del Comitato Operativo, con carica di durata quadriennale rinnovabile.
I Gruppi di Lavoro si riuniscono liberamente e autonomamente, e possono definire e proporre progetti culturali da sottoporre agli organi della Consulta.
I Gruppi di Lavoro possono coordinarsi tra loro per la formulazione di progetti interdisciplinari. Le decisioni e le proposte del gruppo di lavoro saranno prese a maggioranza.
E’ possibile modificare, aggiungere, eliminare gruppi a seconda della necessità contingente tenendo salva la rappresentatività delle attività delle associazioni iscritte.
Le Commissioni sono formate dai rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte, che intendono contribuire all’approfondimento di tematiche specifiche, alla realizzazione organizzativa di progetti, allo
studio di argomenti di rilevante importanza culturale. Le Commissioni, una volta formatesi, in Assemblea, si autoconvocano e si autogestiscono il lavoro. I risultati e le problematiche rilevate, saranno presentati nelle
Assemblee ordinarie della Consulta della Cultura.

Art. 7 – Il Comitato Operativo
Il Comitato Operativo dura in carica quattro anni ed è composto da:
 Presidente della Consulta della Cultura;
 Rappresentanti di ogni Gruppo di Lavoro;
 Vice-presidente Vicario, nominato dal Presidente della Consulta tra i componenti del Comitato;
 Vice-presidente, eletto dai membri del Comitato Operativo tra i propri componenti;
Partecipano agli incontri di lavoro del Comitato Operativo, ma solo con funzioni consultive, il Rappresentante dell’UOSECS del Municipio Roma IX (ex XII) e il Segretario, nominato dal Presidente della Consulta della
Cultura tra i rappresentanti delle Associazioni della Consulta.
Il Comitato Operativo è convocato dal Presidente della Consulta che fissa l’ordine del giorno degli incontri in relazione ai problemi da affrontare ed alle proposte formulate dai Gruppi di Lavoro o dal Municipio Roma IX
EUR. Per la validità delle decisioni del Comitato Operativo deve essere presente il 50% dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni quella del Presidente ha
valore doppio.

TITOLO III – Decadenza dall’Albo della Consulta

Art. 8 | L’Associazione assente per più di tre volte consecutive ad Assemblee regolarmente convocate, decade dall’Albo della Consulta della Cultura e dai diritti conseguenti all’iscrizione medesima. Il Presidente della Consulta, una volta constatata l’assenza consecutiva di una associazione da almeno tre Assemblee, ne comunica la decadenza dall’Albo della Consulta della Cultura all’Associazione, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione V , e al Dirigente della U.O.S.E.C.S dandone motivazione. L’Associazione potrà presentare nuova domanda d’iscrizione alla Consulta della Cultura di cui all’art. 3.

TITOLO IV – Proposte di modifica al Regolamento

Art. 9 | Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Presidente della Consulta della Cultura o da almeno 5 membri del Comitato Operativo. Queste proposte saranno sottoposte all’esame dell’Assemblea validamente convocata, che potrà accettarle, modificarle o respingerle a maggioranza semplice del 50% + 1 dei presenti. Detto parere, corredato dalla relativa documentazione, sarà poi trasmesso agli organi politici ed amministrativi indicati nell’Art. 5 per le successive delibere esecutive.
________________________________________________________________________
Prima stesura del testo : settembre 2004
Successive relative modifiche: febbraio 2009 – dicembre 2011
Adeguamento alle “Linee Guida Deliberazione n. 32 del 5 ottobre 2010” approvato all’unanimità con il verbale dell’assemblea della CdC del 13 dicembre 2011

× Possiamo aiutarti?