CASA 9

La dimora
delle Consulte

Inaugurata Giovedì 26 Marzo 2015 la dimora delle Consulte del Municipio Roma IX trova sede in via Carlo Avolio 60 nel quartiere Spinaceto nell’edificio scolastico che ospitava la scuola media Goffredo Mameli. Alla Consulta della Cultura sono state assegnate inizialmente 2 aule per poi passare nel 2022 ad una intera Ala del primo piano. La sede della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur è oggi diventato un laboratorio culturale e cantiere di progettualità, una palestra di pensiero che apre i suoi spazi, fisici e mentali, agli operatori culturali, all’associazionismo, alle Istituzioni Pubbliche che operano nel territorio, alla cittadinanza e alla società civile. 

Regolamento Casa9

 

Art. 1 Soggetti destinatari

Le Consulte sono un organismo di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Municipio, attraverso il confronto con le istituzioni. Il presente Regolamento ha ad oggetto l’uso e la gestione dei locali assegnati alle Consulte esistenti e future del Municipio IX.

Art. 2 Attività

I soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti ad utilizzare i locali assegnati per le sole attività idonee e corrispondenti ai propri fini istituzionali. E’ vietato cedere l’uso e l’utilizzo dei locali ad associazioni che non abbiano aderito alle Consulte. In caso di inattività per un termine superiore a 4 (quattro) mesi la Consulta e/o le Consulte perdono immediatamente il diritto all’utilizzo dei locali assegnati, salvo comunicazione scritta e presa d’atto del Presidente del Consiglio del Municipio. I Presidenti delle Consulte sono responsabili delle attività compiute dai componenti dell’organismo da loro rappresentato all’interno dei locali in uso.

Art. 3 Comitato di gestione della Casa delle Consulte

Ciascuna consulta nomina due rappresentanti che costituiscono il Comitato di Gestione della Casa delle Consulte, organo deputato a predisporre un regolamento attuativo di gestione della sede e delle attività. Il Presidente del Comitato, eletto dal comitato di gestione della casa delle consulte, è l’interlocutore unico nei confronti del Municipio.

Art. 4 Gestione dei locali

Le Consulte, nella figura del Presidente pro tempore, sono tenute a mantenere gli spazi assegnati nello stato in cui sono stati affidati o a migliorarli a proprie spese. Sono tenute altresì alla custodia dei locali assicurando, in corrispondenza dello svolgimento delle attività istituzionali, la loro apertura e chiusura. Sono tenute inoltre a provvedere alla manutenzione ordinaria, alle pulizie e al rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti. La manutenzione straordinaria è di competenza del Municipio. Le Consulte assegnatarie, nel caso di danni arrecati alla struttura assegnata durante il periodo di utilizzo dei locali ne risponderanno in solido. Il danno andrà riparato nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, pena la perdita immediata del diritto di utilizzo dei locali. 

Art. 5 Spese ed oneri

Le Consulte, organismi di partecipazione istituite per volontà dell’amministrazione, cui viene pertanto riconosciuta la sussistenza di un interesse pubblico, potranno svolgere le proprie attività senza spese né oneri fatte salve tutte le eventuali iniziative promosse dalle singole associazioni iscritte che, non costituite dall’amministrazione medesima né deputate allo svolgimento sistematico di funzioni di interesse pubblico, saranno tenute alla corresponsione di un indennizzo forfettario anticipato, il cui importo sarà successivamente definito. Dette associazioni sono tenute altresì a contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al Municipio per danni a persone od a cose in conseguenza delle attività svolte.

Art. 6 Obblighi

Durante il periodo di utilizzo dei locali assegnati, le Consulte sono tenute ad osservare tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione per il tramite degli uffici competenti e a consentire ai referenti di detti uffici tutte le verifiche necessarie, ivi compreso il diritto di accesso ai locali in qualunque momento, anche senza preavviso.

Art. 7 Revoca

Oltre ai casi indicati dall’art. 2, dall’art. 4 co III e dall’art. 5 co II in cui è prevista la revoca dell’assegnazione dei locali alle Consulte assegnatarie, il Presidente del Consiglio del Municipio, sentita la Giunta ed il Direttore del Municipio, può esercitare il diritto, in caso di giustificati e gravi motivi, di disporre che il Presidente della Consulta revochi l’accesso e l’utilizzo alle singole associazioni aderenti alla Consulta che si siano rese responsabili di violazioni del presente regolamento. All’Amministrazione è riservata, comunque, la facoltà di revocare l’assegnazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e, in tal caso, i locali affidati dovranno essere riconsegnati entro i tempi prescritti nella comunicazione medesima. In ogni caso oggetto di revoca, i locali assegnati dovranno essere riconsegnati senza nulla a pretendere e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna.

× Possiamo aiutarti?