LINEE GUIDA
PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO
DELLE CONSULTE DEL MUNICIPIO IX
ART. 1 | PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
Le Consulte sono organi consultivi del Consiglio Municipale, sono istituite con apposita Deliberazione del Consiglio del Municipio IX, perseguono, ognuna secondo la propria specificità statutaria, finalità ed obiettivi rilevanti per la collettività municipale.
ART. 2 | FUNZIONI
Le Consulte municipali, sulla base di quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio del Municipio con le quali sono istituite, svolgono le seguenti funzioni: a) possono presentare al Consiglio del Municipio proposte di intervento nelle materie di intervento della Consulta stessa; b) possono proporre al Consiglio del Municipio l’adozione di specifiche carte dei diritti attorno a temi di interesse collettivo; c) possono sollecitare il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Municipio ad adottare atti di propria competenza; d) possono esprimere pareri scritti, non vincolanti, su atti di competenza del Consiglio del Municipio trasmettendoli al Presidente del Consiglio municipale; e) si pronunciano su questioni che gli Organi del Municipio ritengano di sottoporre loro; f) possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse; g) promuovono in ambito territoriale momenti di confronto, attività di studio e di ricerca sulle materie inerenti le proprie finalità; h) promuovono il coordinamento delle Consulte istituite dagli altri Municipi del Comune di Roma per il proprio specifico settore.
ART. 3 | ADESIONE
L’adesione alla Consulta municipale è libera, gratuita e spontanea. Possono aderire alla Consulta le Associazioni operanti nel settore di competenza. Per aderire alla Consulta municipale occorre: a) iscriversi all’apposito Albo Municipale delle Associazioni di settore; b) presentare l’atto Costitutivo e lo Statuto regolarmente registrati; c) svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio del Municipio; d) presentare una relazione sulle attività svolte nella realtà municipale. Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente della Consulta, al Presidente del Consiglio del Municipio IX e al Dirigente dell’Unità Organizzativa Municipale competente per materia. E’ possibile iscriversi allo specifico Albo Municipale delle Associazioni e delle Cooperative di settore presentando richiesta scritta al Dirigente dell’Unità Organizzativa di riferimento tematico. Possono aderire alla Consulta, senza avere diritto di voto in sede di decisioni interne all’Assemblea, anche i singoli cittadini, mediante presentazione di specifica richiesta, corredata dalla fotocopia del documento di identità, inviata al Presidente della Consulta che la sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea
ART. 4 | DECADENZA ED ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di decadenza ed esclusione: a) espressa rinuncia da parte dell’aderente; b) assenza per almeno 3 sedute consecutive svolte nel corso dell’anno. L’Assemblea può deliberare l’esclusione di una Associazione e/o di un suo rappresentante soltanto per gravi motivi, dandone immediata comunicazione all’Associazione medesima e al Dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia preposto alla tenuta dell’Albo delle Associazioni di settore. L’Associazione decaduta potrà presentare nuova domanda di iscrizione di cui all’art. 3
ART. 5 | COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
Le Consulte municipali sono composte da: a) il Presidente della Consulta; b) il Dirigente/i degli Uffici municipali competenti per materia; c) le Associazioni e/o Cooperative che abbiano presentato domanda di adesione di cui all’art. 3. d) un rappresentante per ognuna delle singole istituzioni pubbliche operanti nel territorio e che abbiano rilevanza per il perseguimento delle finalità della Consulta stessa.
ART. 6 | ORGANI DELLA CONSULTA
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente/i
d) altri organi che ciascuna Consulta municipale riterrà funzionali al perseguimento delle proprie finalità.
ART. 7 | L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta municipale di cui all’art. 5. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria nei casi previsti dal Regolamento di ciascuna Consulta o su specifica richiesta da parte dell’Amministrazione municipale che provvederà a fornire alla Consulta Municipale, con congruo anticipo di tempo, la documentazione necessaria alla discussione affinché possa essere tempestivamente nota all’Assemblea. L’Assemblea potrà ascoltare le richieste di cittadini o di altre Consulte su problemi e situazioni inerenti le tematiche proprie della specifica Consulta municipale e valutare l’opportunità di sottoporre tali richieste agli Organi municipali competenti. Ogni Associazione e/o Cooperativa partecipa alle decisioni dell’Assemblea attraverso un proprio rappresentante designato dagli stessi organismi. Le decisioni nell’ambito dell’Assemblea saranno prese con modalità stabilite dal Regolamento di ciascuna Consulta. Ai lavori dell’Assemblea potranno partecipare persone esterne alla Consulta Municipale, a titolo gratuito, che abbiano però una specifica ed approfondita competenza nelle materie oggetto di esame. Tali esperti non avranno diritto di voto in sede di decisioni interne all’Assemblea.
ART. 8 | IL PRESIDENTE
La Consulta Municipale è presieduta dal proprio Presidente che in caso di impedimento od assenza è sostituito dal Vicepresidente della Consulta secondo modalità stabilite dal Regolamento della Consulta stessa. In sede di prima istituzione della Consulta l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio del Municipio che convoca la stessa per l’elezione del Presidente della Consulta. E’ eletto Presidente della Consulta il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti da parte dei componenti dell’Assemblea. Il Presidente designa, tra i componenti la Consulta, uno o più Vice Presidenti e un Segretario. Il Presidente della Consulta convoca, presiede e rappresenta l’Assemblea, ne stabilisce l’ordine del giorno e dura in carica quattro anni. Il Presidente della Consulta può essere rimosso dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi inadempienze motivate e rappresentate all’Assemblea da almeno il 51% dei componenti. L’esito della discussione svolta dovrà essere comunicato al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio Municipale e al Dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia..
ART. 9 | REVOCA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DIRETTIVI DELLE CONSULTE
Qualora non sussistano più le condizioni atte a garantire il regolare funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi cui ogni singola Consulta è preposta, il Dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia, può, con proprio atto, procedere alla revoca degli organi elettivi e direttivi previsti dal Regolamento della singola Consulta dandone comunicazione al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio Municipale ed al Presidente della Commissione Consiliare competente per materia. Il Presidente della Consulta oggetto del provvedimento di revoca, non può ricandidarsi alla medesima carica. Quindi il Dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia sovrintenderà alle procedure per la nomina dei nuovi organi elettivi e direttivi della Consulta municipale. Si applica a tal fine l’art. 8 del presente regolamento.
ART. 10 | VALIDITA’ DELLA SEDUTA E VOTAZIONE
Le modalità relative allo svolgimento delle sedute e del procedimento di votazione è demandato al Regolamento di ogni singola Consulta.
ART. 11 | PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
L’Attività di ogni singola Consulta municipale deve essere pubblicizzata attraverso il sito web del Municipio che ha già previsto una voce specifica denominata “Consulte Municipali”. E’ possibile rendere operativa questa voce, nell’ambito del sito web municipale, presentando una richiesta al Direttore del Municipio.
ART. 12 | ESCLUSIONE DEI COMPENSI
La partecipazione degli iscritti alla Consulta municipale è gratuita. Non sono corrisposti compensi agli iscritti e ad eventuali esperti interpellati per collaborare ai lavori della Consulta municipale, né per la loro partecipazione alle riunioni, né per l’assunzione di incarichi specifici.
ART.13 | RAPPORTI CON IL MUNICIPIO
Il Presidente della Consulta comunica al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione competente e al Dirigente dell’Unità Organizzativa Municipale competente per materia: – l’esito dell’elezione del Presidente e degli altri organi direttivi della Consulta; – la data di convocazione delle singole Assemblee. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Presidente della Consulta invia al Presidente del Municipio, al Presidente del Consiglio Municipale, al Presidente della Commissione competente ed al Dirigente della Unità Organizzativa municipale competente per materia una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno appena concluso..
ART. 14 | MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Ogni modifica del Regolamento delle singole Consulte municipali dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio del Municipio. Detto Regolamento non dovrà essere in contrasto con lo Statuto di Roma Capitale e con i Regolamenti capitolini attinenti le materie e le finalità perseguite dalle singole Consulte municipali e dovrà rispettare le linee guida della presente deliberazione.
ART. 15 | RICHIAMI AL REGOLAMENTO DEL MUNICIPIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Municipale.